Presso Centroplast di Meldola, impresa leader nella produzione di imballaggi flessibili (food e non food) sono stati da poco ultimati i lavori relativi all’installazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche su tutto lo stabilimento, una realizzazione la cui normativa comunitaria di riferimento, dal 2007, è la CEI EN 62305-1/4, tradotta in Italia con la CEI 81-10/1-4, che contiene, oltre ai principi generali, le disposizioni in materia di valutazione del rischio, danni materiali per le strutture e le persone, per gli impianti elettrici ed elettronici.
“Una realizzazione di questo tipo – spiegano Alberto e Mattia Angelini, titolari di Elettromeccanica Angelini – è composta da un impianto di protezione esterno e da uno interno e si pone l’obiettivo di intercettare i fulmini diretti sulla struttura (con un sistema di captatori), condurre a terra senza danni la corrente prodotta dai fulmini stessi (con un sistema di calate) e disperderla a terra (con un sistema di dispersori). Ogni impresa, come prevede il dlgs 81/08 ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche (effettuato esclusivamente da professionisti abilitati). L’installazione di impianti di protezione diventa obbligatoria se il valore di rischio registrato è superiore a quello tollerato dalla Norma di riferimento (la già citata CEI EN 62305): in ogni caso, anche qualora tale valore sia compreso nei limiti tollerati, l’implementazione di un impianto di protezione risulta comunque prezioso per offrire ulteriori garanzie di protezione alla struttura. Come prevede il D.M. 37/08 (ex legge 46/90), anche nel caso dell’impianto installato presso Centroplast, abbiamo rilasciato, in quanto installatori abilitati, la dichiarazione di conformità”.
E’ importante sapere, inoltre, che la manutenzione di tali impianti è obbligatoria come stabilisce il D.lgs. 81/2008 (e successive modifiche D.lgs 106/2009) che prescrive che "gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento": tale attività di manutenzione va eseguita secondo la Norma di riferimento (CEI EN 62305/3-E.7.3) e può essere effettuata (DPR 462/01) dalle imprese installatrici. Lo stesso DPR 462/01 stabilisce, invece, che le verifiche degli impianti possono essere effettuate soltanto da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall'Asl/Arpa e non da professionisti o imprese installatrici.